È una “qualsiasi sostanza od oggetto (1) di cui il detentore o il produttore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Il produttore può essere “iniziale” oppure “nuovo”: in questi casi, la sua attività dà luogo ad un nuovo codice CER.
Produttore e Detentore posso essere anche due figure diverse. Si intende per detentore, il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene. Gli elementi costitutivi della detenzione (non definito dal Codice civile) sono:
[1] In realtà in ordine ai rifiuti, non esista distinzione tra possessore e detentore, in quanto non rileva l’esistenza o meno del requisito soggettivo; per il Legislatore è indifferente: infatti, nell'ambito della gestione dei rifiuti, la categoria del possessore rientra in quella detentore.
I rifiuti vengono prodotti dal Produttore. Con questo termine, viene individuato, alternativamente, una persona fisica o giuridica:
[1] Il termine fu introdotto nel 2013, con il DL n. 101. Per completezza di informazione si evidenziano alcuni casi particolari in cui un soggetto viene classificato come produttore: a) smantellamento di impianti industriali da parte di terzi. La giurisprudenza chiarito che "non può essere considerato produttore di rifiuti propri soggetto che provvede lo smantellamento di impianti industriali altrui, trasportati in un'area di sua dotazione, ove proceda la separazione tra i metalli, al recupero dei residui riutilizzabili, e l'accumulo degli scatti. Il, infatti, assumono tale carattere fino al momento in cui vengono dismessi il titolo dell'impianto detto, gli conferisce per lo smaltimento… […]; b) Attività di prelievo e trasporto di panni, stracci, strofinacci, utilizzati per asportare da macchinari da prodotti lavorati ripuliti, sostanze che costituiscono rifiuti pericolosi di lavorazione delle quali testi impegnati fino alla saturazione: fase di attività di smaltimento di rifiuti per conto terzi (ossia delle ditte non le 13 di detti panni, stracci, oppure strofinacci, e produttrici di rifiuti stessi), sfruttata come tale autorizzazione regionale (sentenza della corte di cassazione penale, numero tre, 29 maggio 1998. Se i rifiuti sono prodotti da terzi, il soggetto che ne ha la detenzione/possesso non è produttore. Il nuovo produttore di rifiuti è un soggetto che, attraverso operazioni di pretrattamento, miscelazione, l'operazione che ha la composizione chimico-fisica del rifiuto, dà luogo ad un rifiuto (nuovo), che pertanto, deve essere associato ad un determinato codice CER. Tale principio di diritto, dunque, induce a ritenere che, nel caso di rifiuti prodotti da terzi, venga il soggetto debba essere considerato come mero detentore, e non produttore dei rifiuti stessi. Sarà invece produttore di rifiuti, colui il quale, oltre ad effettuare l'attività di stoccaggio, su tali rifiuti pone in essere anche operazioni di pretrattamento ed anche di miscuglio, ovvero altre che mutino la natura e la composizione dei rifiuti. Esempi: coloro i quali svolgono attività di cernita e selezione della carta da macero non debbono essere considerati come produttori di (secondari) rifiuto in ingresso, poiché il loro lavoro non ha mutato la natura e la composizione dei rifiuti, e quindi essi vengono classificati come detentori (gestori) di rifiuti prodotti da terzi.
In base al criterio dell’origine, i rifiuti si dividono in urbani e speciali.
In base al criterio della pericolosità, speciali ed urbani si articolano in “pericolosi” e “non pericolosi”.
Le conseguenze per i Cittadini, ovvero per le utenze domestiche del servizio di igiene urbana, verteranno principalmente sul piano fiscale, in quanto l’aggravio dei costi complessivo da coprire con il gettito originato dal pagamento della TARI da parte delle utenze, spostato in capo anche a queste, genererà, a loro discapito, un aumento delle tariffe, in relazione alla maggiore quota dei volumi di rifiuti da gestire (segnatamente: aumenterà la quota “variabile” del gettito complessivo, quella collegata all’entità del servizio erogato e, nella fattispecie, alla quantità dei rifiuti raccolti/gestiti) che dovranno sostenere i costi della gestione a tutte le utenze e non verranno caricate unicamente in capo al Produttore del rifiuto
Con la nuova assimilazione viene meno la facoltà, da parte dei Comuni, di regolare l’istituto dell’assimilazione, fino al 31dicembre 2020 fissata tramite appositi regolamenti emanati dall’Ente locale.
In modo correlato, con il recepimento sono state riviste le competenze sul punto per Stato, Ministero dell’Ambiente e Comuni, togliendo loro le prerogative originarie in tema di assimilazione, che, adesso avviene direttamente ed automaticamente, salvo la possibilità, da parte del Produttore dei rifiuti, di avviarli autonomamente a recupero.
Tali rinnovate competenze del Comune, descritte all’art. 198 del TUA, prevedono che i comuni concorrono alla sola gestione dei rifiuti urbani (vengono infatti soppressi i riferimenti ai rifiuti assimilati, c.1), non prevedono più (come sopra ricordato), che, mediante regolamento, vengano fissati i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
A seguito della nuova definizione dell’”assimilazione” degli “speciali” non pericolosi agli “urbani”, si rende necessario, per gli Operatori del trasporto, adeguare i propri provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori, il quale, sino ad ora è intervenuto a disciplinare il regime transitorio, per i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Con Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, in “applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152”, si prescrive ora che essi possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
Il settore rifiuti sta vivendo un mutamento epocale, con l’ingresso sullo scenario di una Autorità di regolamentazione delle tariffe dei servizi offerti dagli Operatori dell’igiene ambientale, ARERA, che recentemente è intervenuta per fissare un nuovo metodo analitico inerente la determinazione delle tariffe associate alla Tassa Rifiuti (TARI) del servizio di igiene urbana, e il prossimo (e sostanziale) aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)del servizio di igiene urbana (dopo la loro introduzione avvenuta quasi sei anni fa, con il DM Ambiente 13 Febbraio 2015). In tale contesto si inserisce l’emanazione di un pacchetto di quattro Direttive da parte della UE, avvenuto circa due anni fa, il 4 Luglio 2018 (c.d. “Pacchetto economia circolare”, o “Circular economy package”), di cui fa parte la n. 851, la quale interviene (andandola a modificare ed integrare), sull’attuale Direttiva Quadro sui rifiuti (la n. 98 del 2008). Dopo due anni dall’emanazione, tale Direttiva, recepita dal nostro Paese con il D.Lgs. n. 116 del 3 Settembre 2020, ha avuto il pregio di modificare sensibilmente la disciplina sulla gestione dei rifiuti, contenuta negli articoli della Parte IV del Testo Unico Ambientale (“TUA”, D. Lgs. n. 152/2006).
Per gli anni successivi al 2021, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, con la L. n. 11 del 29 Dicembre 2020, la comunicazione, ovvero la scelta di avvalersi dei servizi effettuati dalla nostra Società, deve essere effettuata entro il 30 Settembre di ogni anno.
Viene modificata di conseguenza la normativa interna sui rifiuti riportata nel Testo Unico: con le modifiche introdotte si vuole dare un’impronta più “circolare” ad un settore oramai diventato fortemente industrializzato e fornire al nostro Paese regole più efficaci per tutelare la qualità dell’ambiente e la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali e, appunto, promuovere i principi dell’economia circolare.
Tra gli elementi di novità introdotti nella nuova Parte IV del TUA, si evidenziano:
Tra questi rientra la nuova disciplina dell’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle imprese, in relazione allo svolgimento di talune attività produttive, a seguito della nuova definizione di rifiuto urbano introdotta nel nostro ordinamento, recependo pedissequamente le indicazioni fornite dalla Comunità europea.
Assimilare significa mutare la classificazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive, e per questo trasforma rifiuti definiti per origine “speciali”, in “urbani”. Significa sostanzialmente modificare la classe di appartenenza, da speciale «non pericoloso» ad urbano «non pericoloso»
In definitiva, un’impresa produce un rifiuto simile ad uno domestico qualora svolga le attività produttive elencate nell’allegato L-quinques e da queste si origini un determinato rifiuto riportato nell’allegato L-quater.
A titolo di esempio, produce rifiuti simili:
la libreria, la cartoleria, il ferramenta che, nello svolgimento delle attività, origina rifiuti costituiti da toner per stampa esauriti che non contengono sostanze pericolose.
Significa Testo Unico Ambientale, ed è la modalità comunemente utilizzata per identificare il D.Lgs. n. 152/2006, dove, alla Parte IV, vengono raggruppati gli articoli che costituiscono la normativa quadro inerente la gestione dei rifiuti in Italia.
Nell'ambito operativo dell’ente locale viene considerata una parte dei rifiuti non pericolosi prodotti dalle imprese, definite utenze "non domestiche" a fini fiscali e statistici, come se fosse realizzata dai cittadini, definite utenze "domestiche".
Con l’assimilazione, una parte dei rifiuti proveniente da locali od aree possedute e/o detenute dalle imprese, ovvero originate «virtualmente» dalle superfici corrispondenti ad esse, viene considerata come se fossa prodotta da superfici in possesso e/o detenzione di utenze domestiche, ed interessa unicamente quei rifiuti aventi caratteristiche tali da non essere valutati come “pericolosi”.
Con l’assimilazione, in altri termini, parte dei rifiuti prodotti dalle imprese vengono considerati come prodotti da Cittadini e potenzialmente raccolti dal Comune, il quale deve assicurare lo svolgimento di tale servizio e, limitatamente a tale quantità, le imprese devono pagare la tassa sui rifiuti.
Viene meno la diretta responsabilità sul rifiuto prodotto da parte dell’impresa, che viene gestito, in regime di privativa, dal sistema pubblico di raccolta: ne segue che, per la quantità e la qualità degli assimilati agli urbani, l’impresa deve effettuare il pagamento della tassa rifiuti (c.d. “TARI”).
E’ sempre fatta salva la possibilità per l’impresa di gestire i propri rifiuti assimilati tramite un gestore privato con conseguente riduzione della quota variabile della tassa.
In generale si considera rifiuto “speciale” quello prodotto lungo il corso di un’attività imprenditoriale, ovvero dalle imprese. Il c. 2, art. 184 del TUA, modificato con il D.Lgs. n. 116/2020, definisce anche altre categorie di rifiuto speciale, con riferimento alle seguenti attività:
Pertanto, i rifiuti “speciali” vanno inquadrati secondo una logica residuale: è “speciale” ciò che non è classificato come “urbano”.
Sono rifiuti speciali secondo l’art. 184, c.3, D. Lgs. n. 152/2006, “TUA” (ricordando che, secondo il comma 2 dell’art. 184, del Testo Unico Ambientale, per rifiuti urbani si intendono quelli definiti dall’articolo 183, comma 1, lettera b-ter):
i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).
Sono i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).
In altre parole, si intendono per “rifiuti simili per natura e composizione” ai rifiuti domestici quei rifiuti che, pur prodotti da imprese (e quindi, fino al 31 Dicembre 2020, classificati come speciali), hanno una determinata natura (es.: rifiuti di imballaggio in carta e cartone), e, nello stesso tempo, sono originati da una ben determinata attività (es.: negozio di abbigliamento), elencata fra le tipologie individuate pedissequamente dalla normativa con i suddetti allegati.
Sono i seguenti rifiuti non pericolosi:
Frazione |
Descrizione |
EER |
FRAZIONE ORGANICA UMIDA |
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
200108 |
Rifiuti biodegradabili |
200201 |
|
Rifiuti dei mercati |
200302 |
|
CARTA E CARTONE |
Imballaggi in carta e cartone |
150101 |
Carta e cartone |
200101 |
|
PLASTICA |
Imballaggi in plastica |
150102 |
Plastica |
200139 |
|
LEGNO |
Imballaggi in legno |
150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* |
200138 |
|
METALLO |
Imballaggi metallici |
150104 |
Metallo |
200140 |
|
IMBALLAGGI COMPOSITI |
Imballaggi materiali compositi |
150105 |
MULTIMATERIALE |
Imballaggi in materiali misti |
150106 |
VETRO |
Imballaggi in vetro |
150107 |
Vetro |
200102 |
|
TESSILE |
Imballaggi in materia tessile |
150109 |
Abbigliamento |
200110 |
|
Prodotti tessili |
200111 |
|
TONER |
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* |
080318 |
INGOMBRANTI |
Rifiuti ingombranti |
200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 |
200128 |
DETERGENTI |
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* |
200130 |
ALTRI RIFIUTI |
Altri rifiuti non biodegradabili |
200203 |
OLI E GRASSI COMMESTIBILI |
Oli e grassi commestibili |
200125 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI |
Rifiuti urbani indifferenziati |
200301 |
Per essere definiti come “simili”, essi devono essere originati dallo svolgimento di determinate attività produttive, pedissequamente individuate dal Legislatore nazionale e dalla quale sono esclusi i rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività industriale.
Si riporta elenco completo:
29. Discoteche, night club.
Con il nuovo anno, qualora un’impresa produca rifiuti simili, a partire dal 1° Gennaio 2021 potrà scegliere due modalità per la loro gestione:
Conferendo i rifiuti simili al servizio pubblico di raccolta, il Produttore dovrà sopportare per un quinquennio un aggravio di costi, dovuti al maggiore importo della Tassa Rifiuti, non avendo la possibilità di decurtare la quota variabile che compone il tributo: in altri termini, il gettito complessivo da coprire attraverso il pagamento dello stesso sarà superiore.
A questo si sommano gli oneri che il Produttore dei rifiuti dovrà sostenere per la gestione dei rifiuti rimasti diversi dai simili, ovvero degli speciali che realizza durante lo svolgimento dell’attività produttiva.
Decidendo di conferire i propri rifiuti simili ai domestici ad Aziende private e specializzate nella gestione e recupero dei rifiuti come Sogliano Ambiente, l’impresa che opterà per questa scelta si vedrà decurtata la quota variabile che costituisce parte della Tassa rifiuti, in ragione del servizio in effetti non erogato dal Gestore che organizza la raccolta per conto dell’Ente locale.
Un produttore dei rifiuti può continuare ad usufruire dei servizi offerti da Sogliano Ambiente: la nuova disciplina normativa consente infatti di poter continuare a conferire presso i nostri impianti, purché:
Al fine di poter continuare ad avvalersi dei servizi di ritiro e di raccolta dei rifiuti simili, in base alle indicazioni fornite dalla L. R. Emilia Romagna n. 11 del 29 Dicembre, l’Azienda deve effettuare una comunicazione al Comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento.
Si sottolinea che, per l’anno 2021, la comunicazione, ovvero la scelta di avvalersi dei servizi effettuati dalla nostra Società, deve essere effettuata entro il prossimo 31 marzo.
La comunicazione deve:
Inoltre, entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica dovrà comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti divenuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.
Le utenze che decidono di continuare a conferire i propri rifiuti presso un Gestore Privato come Sogliano Ambiente sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti a recupero.
Inoltre, tale scelta non vincola effettivamente l’utente ad un contratto quinquennale con l’ente privato in quanto è fatta salva la possibilità di richiedere di rientrare sotto il servizio pubblico entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo.
La scelta di rivolgersi al Gestore pubblico per il servizio di raccolta impone invece un vincolo non inferiore a cinque anni.
Per l’anno 2021, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, con la L. n. 11 del 29 Dicembre 2020, la comunicazione, ovvero la scelta di avvalersi dei servizi effettuati dalla nostra Società, deve essere effettuata entro il prossimo 31 marzo.
Per gli anni a venire, il termine ultimo sarà in data 30 Settembre.
Si. Occorre infatti indicare, secondo la LR n. 11/2020 i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.